I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente. Le designazioni possono essere presentate entro giovedì 11 alle ore 17, anche mediante posta elettronica certificata, all’ indirizzo 

L’Ufficio Elettorale cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio  13 maggio al pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la  mattina 14 maggio, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

  1. la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
  2. il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
  3. il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
  4. la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista designati per il proprio seggio.

La designazione dei rappresentanti di lista effettuata per il primo turno di votazione vale anche per l’eventuale turno di ballottaggio, a meno che i soggetti delegati non presentino nuovi e differenti atti di designazione.

Cosa possono fare

I rappresentanti di lista:

  1. hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
  2. possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni
  3. possono apporre la loro firma:
    • sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate;
    • nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
    • sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali.

In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell’elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell’elettore stesso. (Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del , in, e del , in ).

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all’esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Sanzioni

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

Aprrovato con determinazione dirigenziale n.2580 del 03-05-2023 

Approvata con determinazione dirigenziale n.2554 del 02-05-2023

Si rende noto che fino al 31 Maggio è possibile presentare domanda per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l'annulaità 2022.

Gli interessati possono presentare domanda esclusivamente online al seguente link  http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=fiumil&AmbitoBloccato=0&MacroTipoBloccato=198634&TipoBloccato=287|2 al quale si potrà accedere tramite Spid o CIE (carta identità elettronica).

 

Il Ministero dell'Interno ha comunicato che in occasione delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto. In allegato la circolare n.55 con i dettagli.

Venerdì, 07 Aprile 2023 13:25

SERVIZIO NIDO D'ESTATE LUGLIO 2023

Si informa la cittadinanza che l'Amministrazione comunale ha organizzato il servizio NIDO D'ESTATE per luglio 2023 riservato ai piccoli frequentanti gli asili nido comunali.

Tutte le informazioni utili sull'avviso pubblico allegato.

 

Avviso pubblico approvato con Det. n. 2134 del 07-04-2023

Vista la Circolare n. 22/2023 Prefettura di Roma  – Area II Bis-RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI si comunica che l’Ufficio Elettorale sarà aperto, per il rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione delle candidature per l’elezione del Sindaco e dei membri del Consiglio Comunale del 14 e 15 maggio 2023, nei seguenti orari:

 

ORARI DI APERTURA
GIORNI
9,00
17,00
Da martedì 11/04/2023 a Giovedì 13/04/2023
8,00
20,00
Venerdì 14/04/2023
8,00
12,00
Sabato 15/04/2023

 

La presentazione delle liste avverrà presso la sala giunta al terzo piano della sede centrale, in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 78, nei seguenti giorni:

  • venerdì 14 Aprile 2023 dalle ore 8,00 alle ore 20,00
  • sabato 15 Aprile 2023 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

Le “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature”, sono pubblicate dal Ministero dell’Interno in versione aggiornata sul sito https://dait.interno.gov.it/documenti/pubb-001-amministrative-ed.marzo-2023.pdf

Si consiglia di allegare all'atto della presentazione  delle liste duplice copia del programma amministrativo e i casellari giudiziali dei candidati.

 

per qualsiasi informazioni rivolgersi presso 

UFFICIO ELETTORALE
Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 78 
Tel.06/65210211-437
e.mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.                       

FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK O TABLET (BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2022-2023)

Gli elettori affetti da grave infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni elettorali, possono avvalersi del voto domiciliare.

Il voto

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile.

Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario.

Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.Il voto può essere anche raccolto da un apposito seggio (seggio speciale), formato da un presidente e da due scrutatori.

A chi si rivolge

Possono votare al proprio domicilio:

  1. gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano “intrasportabili”; il Legislatore sembra, quindi sottolineare, che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perchè non c’è alcun servizio di accompagnamento al seggio;
  2. gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino.

Da sottolineare che, in nessun passaggio, il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce strettamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.

Chi può presentare

I diretti interessati

 

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'ufficio elettorale del comune dove si è domiciliati al momento del voto

Cosa si ottiene

La possibilità di poter esercitare il diritto di voto presso il luogo in cui si è domiciliati (anche se diverso dalla residenza anagrafica), e in cui si sta svolgendo la consultazione elettorale

 

  1. Il primo passaggio che l’elettore deve fare, nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”). La certificazione la rilascia esclusivamente l’Asl solo attraverso propri medici incaricati. La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni. La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.
  2. Il secondo passaggio è di presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti. Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dell’Azienda Asl. La domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

La norma non entra nel merito delle probabili situazioni in cui la persona disabile grave non sia in grado di firmare e quindi di quale sia la procedura di raccolta della sua volontà. In questi casi la volontà è raccolta da un pubblico ufficiale (d.P.R. n.445/2000, art. 4) che annota le cause dell’impedimento fisico alla firma; la nuova norma non lo rammenta, ma soprattutto  i Comuni a svolgere anche queste pratiche a domicilio.

A questo punto iniziano le competenze del Comune, a cui deve essere presentata una domada a cui devono essere allegati

  1. fotocopia di un documento di riconoscimento
  2. fotocopia tessera elettorale
  3. il certificato rilasciato da un medico del Servizio di  Medicina Legale dell'Asl, che conferma l'esistenza di una infermita' fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Il Comune una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione.

Il sindaco nel frattempo rilascia ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti già visti, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove dimorano i disabili e dove quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio.

Questi ultimi provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.

Costi e vincoli

Nessuno

Tempi e scadenze

Per poter accedere al voto domiciliare deve essere fatta richiesta in carta libera dal 4 al 24 aprile 2023 al Sindaco, allegando la certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario dell’ASL Servizio di Medicina Legale(la richiesta dei certificati può pervenire via mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contattando i numeri 0656483105 o 0656487263 dalle ore 9 alle ore 12)

Il voto verrà raccolto presso il domicilio dell’elettore nella giornata delle elezioni da un apposito seggio elettorale composto da un Presidente di seggio, da uno scrutatore e da un segretario.

Gli elettori affetti da grave infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni elettorali, possono avvalersi del voto domiciliare.

Il voto

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile.

Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario.

Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.Il voto può essere anche raccolto da un apposito seggio (seggio speciale), formato da un presidente e da due scrutatori.

A chi si rivolge

Possono votare al proprio domicilio:

  1. gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano “intrasportabili”; il Legislatore sembra, quindi sottolineare, che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perchè non c’è alcun servizio di accompagnamento al seggio;
  2. gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino.

Da sottolineare che, in nessun passaggio, il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce strettamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.

Chi può presentare

I diretti interessati

 

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'ufficio elettorale del comune dove si è domiciliati al momento del voto

Cosa si ottiene

La possibilità di poter esercitare il diritto di voto presso il luogo in cui si è domiciliati (anche se diverso dalla residenza anagrafica), e in cui si sta svolgendo la consultazione elettorale

 

  1. Il primo passaggio che l’elettore deve fare, nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”). La certificazione la rilascia esclusivamente l’Asl solo attraverso propri medici incaricati. La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni. La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.
  2. Il secondo passaggio è di presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti. Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dell’Azienda Asl. La domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

La norma non entra nel merito delle probabili situazioni in cui la persona disabile grave non sia in grado di firmare e quindi di quale sia la procedura di raccolta della sua volontà. In questi casi la volontà è raccolta da un pubblico ufficiale (d.P.R. n.445/2000, art. 4) che annota le cause dell’impedimento fisico alla firma; la nuova norma non lo rammenta, ma soprattutto  i Comuni a svolgere anche queste pratiche a domicilio.

A questo punto iniziano le competenze del Comune, a cui deve essere presentata una domada a cui devono essere allegati

  1. fotocopia di un documento di riconoscimento
  2. fotocopia tessera elettorale
  3. il certificato rilasciato da un medico del Servizio di  Medicina Legale dell'Asl, che conferma l'esistenza di una infermita' fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Il Comune una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione.

Il sindaco nel frattempo rilascia ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti già visti, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni dove dimorano i disabili e dove quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio.

Questi ultimi provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.

Costi e vincoli

Nessuno

Tempi e scadenze

Per poter accedere al voto domiciliare deve essere fatta richiesta in carta libera dal 4 al 24 aprile 2023 al Sindaco, allegando la certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario dell’ASL Servizio di Medicina Legale

Il voto verrà raccolto presso il domicilio dell’elettore nella giornata delle elezioni da un apposito seggio elettorale composto da un Presidente di seggio, da uno scrutatore e da un segretario.

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