Modulistica

pdf DISCIPLINA IN MATERIA DI VENDITE STRAORDINARIE (Testo unico del commercio – L. R. 22/2019)

N.B. con l'entrata in vigore della L. R. n. 22/2019, art. 34, le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo eventuali divieti prescritti dalla legge, pertanto la COMUNICAZIONE AL COMUNE NON E' PIU' NECESSARIA.

Lo svolgimento delle vendite non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo o temporale, tranne che nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione per i prodotti appartenenti ai seguenti settori merceologici: abbigliamento, calzature, tessile, pelletteria, pellicceria, biancheria, nonché i prodotti sottoposti a rapida evoluzione tecnologica o comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo

Il limite dei trenta giorni precedenti alle vendite si intende riferito anche agli outlet

Se si effettuano, nel proprio locale di esercizio, forme pubblicitarie delle vendite promozionali rivolgersi alla Soc. Fiumicino Tributi Spa per il pagamento della tassa dovuta.