Descrizione
Di seguito le misure dettate dall’ordinanza:
A)Di utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dall’Amministrazione comunale.
B) Di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
C) Di munire il cane di idonea museruola quando non è condotto al guinzaglio, durante la conduzione nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico fatto sempre salvo quanto disposto dall’art. 672 del c.p. per animali pericolosi.
D) Sempre che ciò non sia vietato, quando il cane è condotto nei locali pubblici o nei mezzi pubblici di trasporto, è fatto obbligo al conduttore di munirlo sia di guinzaglio che di museruola.
E) Di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente
F) Ai proprietari dei cani ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, di provvedere immediatamente all’asportazione delle deiezioni ed alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali imbrattino gli spazi e le aree pubbliche del territorio comunale.
G) A qualsiasi accompagnatore di cani di possedere sempre, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, uno strumento di raccolta e di idoneo contenimento delle un sacchetto di dell’acqua. Quanto deiezioni, costituito principalmente da una paletta di qualsiasi tipo o da polietilene o da altro equivalente contenitore a perdere a provata tenuta raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto contenitore dovrà essere depositato nei cestini porta rifiuti stradali.
H) Il divieto di addestramento di cani con lo scopo di esaltarne l’aggressività;
I) Il divieto di sottoporre i cani a qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
L) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
M) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201. In particolare sono vietati: • il taglio della coda; • il taglio delle orecchie; • la recisione delle corde vocali; • l’esportazione delle unghie e dei denti. Le eccezioni al divieto di cui alla presente lettera sono autorizzate solamente se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale oppure per impedire la riproduzione
N) l’obbligo dell’adozione del guinzaglio e della museruola per l’accompagnamento anche per le pubbliche vie di cani a rischio elevato di aggressività;
O) l’obbligo di stipulare polizza assicurativa R.C. per danni a terzi causati da cani dichiarati, da parte del Servizio Veterinario, a rischio elevato di aggressività e inseriti in apposito registro tenuto dallo stesso Servizio Veterinario;
P) il divieto di possedere o detenere cani registrati ad elevato rischio di aggressività alle persone atte a delinquere, e quindi:
- a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; - a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,punibile con la reclusione superiore a due anni;
- a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
- ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.
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Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2026, 12:56