

Il Comune di Fiumicino ha previsto l'installazione e la messa in funzione di 17 postazioni fisse per la rilevazione delle infrazioni agli articoli 142 (velocità) e 146 comma 3 (Passaggio col rosso). Così come stabilito dal decreto interministeriale (ministro dei Trasporti e ministero dell'Interno) del 15 agosto 2007 pubblicato sulla G.U. n.195 del 23 agosto 2007, le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità
devono essere preventivamente segnalate con cartelli o segnali luminosi e ben visibili.
Nel rispetto di questa disposizione e in ottemperanza all'obbligo della maggiore pubblicità possibile in merito al posizionamento delle apparecchiature suddette, di seguito viene riportato l'elenco delle postazioni fisse.
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Ubicazione dell'impianto |
Direzione di marcia dei veicoli |
Tipo di rilevazione |
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| 1 | Aeroporto L. da Vinci - Via Mario de Bernardi km 0,750 | Hotel Hilton/Aerostazioni | solo velocità |
| 2 | Torrimpietra - Via Aurelia incrocio con Via O. Petrucci | Civitavecchia | solo rosso |
| 3 | Torrimpietra - Via Aurelia incrocio con Via E. Silber | Civitavecchia | solo velocità |
| 4 | Torrimpietra - Via Aurelia incrocio con Via E. Silber | Roma | solo rosso |
| 5 | Torrimpietra - Via Aurelia incrocio con Via O. Petrucci | Roma | solo velocità |
| 6 | Via Aurelia km 31,700 | Civitavecchia | solo velocità |
| 7 | Via Aurelia km 31,700 | Roma | solo velocità |
| 8 | Focene - Via Coccia di Morto incrocio con Via delle Pinne | Fiumicino | solo velocità |
| 9 | Focene - Via Coccia di Morto incrocio con Via delle Pinne | Maccarese | solo velocità |
| 10 | Via Coccia di Morto incrocio con Vicolo Coccia di Morto | Fiumicino | solo velocità |
| 11 | Via Coccia di Morto incrocio con Vicolo Coccia di Morto | Focene | solo velocità |
| 12 | Via dell'Aeroporto di Fiumicino incrocio con Via Monte Cengio | Aeroporto | solo rosso |
| 13 | Via dell'Aeroporto di Fiumicino incrocio con Via Monte Cengio | Ostia Lido | solo rosso |
| 14 | Via dell'Aeroporto di Fiumicino incrocio con Via Cima Cristallo | Aeroporto | solo velocità |
| 15 | Via dell'Aeroporto di Fiumicino incrocio con Via Cima Cristallo | Ostia Lido | solo velocità |
| 16 | Via dell'Aeroporto di Fiumicino uscita Fiumicino Nord (Via Fratelli Montgolfier) | Ostia Lido | solo velocità |
| 17 | Via dell'Aeroporto di Fiumicino prossimità Via Carlo del Prete | Aeroporto | solo velocità |
Cosa prevede il Codice della Strada
art. 142 (Limiti di velocità), art. 146 (Violazione della segnaletica stradale) e art. 126-bis (Patente a punti)
Per le violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, l'art. 142 del CdS prevede una serie di violazioni e le relative sanzioni amministrative pecuniarie:
esse sono:
7. Chiunque non osserva
i limiti minimi di velocità, ovvero supera i
limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a €
155,00 (pagamento in misura ridotta € 38,00).
8. Chiunque
supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h
i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00 (pagamento in misura
ridotta € 155,00). Per questa tipologia di violazione è inoltre prevista
la decurtazione di 5 punti patente.
9.
Chiunque supera
di oltre
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00 (pagamento in misura ridotta € 500,00). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Per questa tipologia di violazione è inoltre prevista la decurtazione di 10 punti patente
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23,00 a euro 92,00.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria é della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Per le violazioni relative al passaggio col semaforo rosso, l'art. 146 comma 3° del CdS prevede che detta violazione sia soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria:
esse sono:
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 599,00 (pagamento in misura ridotta € 150,00). Per questa tipologia di violazione è inoltre prevista la decurtazione di 6 punti patente.
3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
art. 126 bis del CdS
Quando dalle violazioni delle norme del CdS deriva la decurtazione di punti patente, l'art. 126 bis del CdS prevede, al comma due, che:
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 263 a € 1.050. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
...Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.