Sportello Tributi
Città di Fiumicino


 INFORMAZIONI
 :: GLI UFFICI
 :: Accertamento con adesione

 TRIBUTI ONLINE
 :: ICI
 :: TARSU
 :: TOSAP
 :: PUBBLICITA'
 :: MODULISTICA

 Riduzioni ed esenzioni - Modulistica
Informazioni per il contribuente e modelli di esenzione e riduzione
>>  Read more

 TARSU

GUIDA AL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO

CHI LA DEVE PAGARE?
La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà , usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

COME SI DETERMINA LA TASSA?
La tassa si determina moltiplicando la tariffa deliberata ogni anno dal Comune per le varie tipologie immobiliari – per i metri quadrati dei locali o delle aree scoperte occupate.

QUALI SONO LE RIDUZIONI TARIFFARIE APPLICABILI?
La tariffa unitaria è ridotta di un terzo (1/3) nei casi di:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (nei casi in cui l’abitazione non sia di residenza);
b) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;
c) utente che risieda o abbia la dimora, qualora risulti residente nell’abitazione tassata, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale (nella seconda ipotesi l’uso stagionale o limitato deve essere documentato);
d) abitazione con un solo occupante.

La tariffa unitaria è ridotta del 50%:                                                                                                         

a) per le famiglie con almeno un componente portatore di handicap grave pari o superiore al 74% e con un reddito inferiore a €  25.822,84;    

b) per i nuclei familiari (anche composti da una sola persona) nei quali tutti i componenti abbiano un'età pari o superiore a 65 anni e un reddito complessivo dei componenti  stessi non superiore a € 15.493,71;                   

c) per le organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della L. n. 266/1991.                                                    

Le agevolazioni previste sono disciplinate dagli artt. 14-15 del Regolmento comunale. 


COME E’ POSSIBILE OTTENERE L’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE?
Per beneficiare di tali agevolazioni è necessario presentare all'Ufficio Tributi un'apposita istanza  contestualmente alla denuncia di iscrizione alla tassa o, nel caso in cui i presupposti per la loro applicazione sopravvengano successivamente, entro il 20 gennaio successivo; le riduzioni saranno concesse previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni previste.
Le richieste di riduzioni o agevolazioni devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli comunali completi di tutti i dati previsti.
Le domande presentate incomplete saranno considerate nulle.

QUANDO SI PRESENTA LA DENUNCIA?
I soggetti passivi sono tenuti a presentare al Servizio Tributi entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’ occupazione, detenzione o variazione, sugli appositi moduli predisposti all’Ufficio, denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale.
In caso di cessazione della utilizzazione dei locali ed aree nel corso dell’anno, a seguito di vendita o scadenza del contratto di affitto o di locazione, va presentata tempestivamente apposita denuncia di cessazione.

COME SI PAGA LA CARTELLA ESATTORIALE?
La tassa smaltimento rifiuti va pagata unicamente attraverso la cartella di pagamento notificata dal Concessionario della riscossione – Equitalia S.p.A.:
1. in quattro rate, utilizzando i bollettini allegati alla cartella. Si precisa che la scadenza delle singole rate non è fissa, ma dipende dalla data di notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario. Pertanto:
· il versamento della prima rata o il versamento in un’unica soluzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica della cartella.
· le altre rate vanno pagate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di scadenza della rata precedente.
2. in un’unica rata, entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
Il pagamento effettuato oltre i suddetti termini determinerà l’applicazione degli interessi di mora.

DOVE POSSO CONSULTARE IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI?
Tutti i regolamenti comunali che disciplinano le singole entrate tributarie sono consultabili sul sito internet www.fiumicino.net sotto la voce “documenti”.



Città di Fiumicino
FullXML Powered Website.